Art. 4
Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale

Art. 4

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In vigore dal 5 nov 1994
1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza. 2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-oei-4