Art. 11
Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale

Art. 11

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In vigore dal 5 nov 1994
1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.
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