Art. 4 · Formazione degli elenchi
Titolo II

Art. 4

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Formazione degli elenchi

In vigore dal 25 apr 1995
1. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, il Ministero predispone gli elenchi degli aventi titolo, trasmettendoli almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni, alle università che li renderanno pubblici mediante affissione all'albo del rettorato e delle facoltà almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni. Avverso la formazione degli elenchi è data facoltà di opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione, al Ministero che adotta le conseguenti decisioni entro i successivi quindici giorni. 2. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di esprimere il voto, appone la propria firma.
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