Art. 2 · Rappresentanti delle università
Titolo I

Art. 2

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Rappresentanti delle università

In vigore dal 25 apr 1995
1. Per l'elezione dei rappresentanti delle università è costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori nonché ai professori, ai ricercatori, e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le università e gli istituti alla data delle elezioni. 2. L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e nome e del numero progressivo. Non è ammessa l'inclusione in più di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'università e istituto di appartenenza. 3. Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle università che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. 4. Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza; nel caso di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale la maggiore età. 5. Il rappresentante eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, semprechè mantenga la propria posizione di ruolo.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-2