Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 1 gen 1995
1. Le omologazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa in materia, per i motori le cui caratteristiche non suddisfano le prescrizioni delle allegate norme, cessano di avere validità due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-09-21;664#art-2