Art. 8 · Pubblicità

Art. 8

8 / 8

Pubblicità

In vigore dal 13 nov 1994
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nei "Fogli di comunicazione" del Ministero degli affari esteri. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 settembre 1994 Il Ministro: MARTINO Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994 Registro n. 2 Esteri, foglio n. 168
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1994-09-07;604#art-8