Art. 5
5 / 6Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione
In vigore dal 3 nov 1994
Arresto cardiaco irreversibile
durante il periodo di osservazione
1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all', si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'.
Storico versioni
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