Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 23 ott 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 agosto 1994 Il Ministro: GNUTTI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1994 Registro n. 1 Industria, foglio n. 227
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-08-10;587#art-3