Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 ott 1994
1. L' del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228, è sostituito dal seguente articolo: "Sino al 31 dicembre 2009 il materiale elettrico di cui all' della legge 17 aprile 1989, n. 150, può essere venduto e circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione, anche se si continuano ad applicare le misure di cui agli della legge sopracitata, purchè la conformità del materiale elettrico alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 82/130/CEE, prima del 1 gennaio 1993".
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