Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 23 set 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 1994 Il Ministro: FIORI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 225
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