Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 ott 1994
1. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque interne può essere effettuato esclusivamente con imbarcazioni da diporto debitamente autorizzate dalla regione. L'autorizzazione ha carattere soggettivo e viene rilasciata in seguito a domanda nella quale il richiedente deve indicare: a) le proprie generalità e domicilio; b) la località nella quale viene effettuato il servizio; c) gli elementi di individuazione dei mezzi utilizzati e l'indicazione dei rispettivi proprietari; d) il nominativo dei conduttori e le abilitazioni in loro possesso; e) gli estremi della polizza assicurativa che deve coprire lo sciatore, le persone a bordo e la responsabilità civile verso terzi. 2. L'autorizzazione deve essere annotata nella licenza di navigazione delle imbarcazioni.
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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-07-20;550#art-6