Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 set 1994
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acido tannico legalmente prodotto e/o commercializzato in un altro Stato membro delle Comunità europee e a quello originario da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltà ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 luglio 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 257
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-07-01;519#art-3