Art. 13 · Pubblicità aggiuntiva

Art. 13

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Pubblicità aggiuntiva

In vigore dal 21 set 1994
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'ambiente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1994-06-16;527#art-13