Art. 4
4 / 5In vigore dal 23 giu 1994
1. Le farine alle quali è stato aggiunto glutine debbono essere poste in commercio in confezione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e devono riportare sulla medesima, oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione "con aggiunta di glutine".
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