Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 giu 1994
1. Le farine integrate con glutine devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580. 2. Per quanto riguarda il valore massimo delle ceneri su cento parti di sostanza secca, è ammessa una tolleranza di 0,05 parti rispetto ai valori riportati nell'art. 7 della legge sopra citata.
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