Art. 4 · Partecipazione al concorso

Art. 4

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Partecipazione al concorso

In vigore dal 21 giu 1994
1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando: a) i dati di identificazione dell'azienda; b) i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve; c) la qualità e la tipologia della partita di vino; d) la categoria di partecipazione al concorso; e) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni. 2. L'azienda di cui al comma 1 è tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto: a) apposita scheda contenente i principali dati analitici; b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino. 3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicità e la regolarità di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata. 4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata è automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarità, ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
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urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-03-08;335#art-4