Art. 2 · Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici

Art. 2

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Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici

In vigore dal 21 giu 1994
Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici 1. L'ente autorizzato ai sensi dell', comma 2, all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni è denominato "organismo ufficialmente autorizzato". 2. Tra le finalità dell'organismo ufficialmente autorizzato deve essere espressamente prevista l'organizzazione dei concorsi enologici. 3. L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della produzione agricola, trasmettendo il proprio atto costitutivo nonché il regolamento del concorso enologico che intende effettuare. L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 4. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo ufficialmente autorizzato deve: a) sei mesi prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani a larga diffusione, a livello nazionale od a livello regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; la composizione del comitato organizzatore; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio, o di altro pubblico ufficiale incaricato alla anonimizzazione di cui all'; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso; b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica professionale e mansione ricoperta da ciascun componente. 5. L'organismo ufficialmente autorizzato è il diretto responsabile nei confronti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente regolamento.
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urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-03-08;335#art-2