Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 mag 1994
1. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, deve riportare: a) una descrizione esatta dell'alimento che si intende introdurre sul territorio nazionale; b) la denominazione e la quantità dell'additivo presente nell'alimento. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una documentazione atta a dimostrare che il prodotto di che trattasi è conforme alle disposizioni vigenti in materia nel Paese di provenienza.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-28;265#art-2