Art. 2
2 / 3In vigore dal 15 mag 1994
1. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, deve riportare:
a) una descrizione esatta dell'alimento che si intende introdurre sul territorio nazionale;
b) la denominazione e la quantità dell'additivo presente nell'alimento.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una documentazione atta a dimostrare che il prodotto di che trattasi è conforme alle disposizioni vigenti in materia nel Paese di provenienza.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-28;265#art-2