Art. 3 · C o m p i t i

Art. 3

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C o m p i t i

In vigore dal 7 apr 1994
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nel rispetto della disciplina di cui all' del presente regolamento sono tenuti, in via ordinaria, ad assicurare: a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione; d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali; e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici; g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale; h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale; i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri; m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori; n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati; o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate; p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità; q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica; r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-16;190#art-3