Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 mar 1994
1. L'art. 4 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. A norma dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, i relatori o le commissioni relatrici sono designati: a) per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale o di due sezioni congiunte, dal presidente del Consiglio superiore tecnico; b) per le questioni deferite all'esame delle singole sezioni dai rispettivi presidenti, sentito il presidente del Consiglio superiore tecnico; c) per le questioni deferite all'esame della giunta, dal suo presidente. 2. Delle riunioni delle commissioni relatrici deve essere data preventiva notizia al segretario dell'adunanza generale ai fini degli adempimenti di pertinenza". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 1994 Il Ministro: PAGANI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994 Registro n. 1 Poste, foglio n. 5
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