Art. 1
1 / 3In vigore dal 25 mar 1994
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 12 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del suddetto Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata la necessità di modificare alcune norme contenute nel suddetto decreto ministeriale 1 aprile 1977;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (GM/79639/4237/DLCST/CL del 15 gennaio 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Dopo l' del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. È istituito un apposito elenco in cui sono inseriti i nominativi dei membri straordinari di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, con l'indicazione delle materie per le quali sono nominati esperti".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-02-07;167#art-1