Art. 3 · Determinazione del contributo

Art. 3

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Determinazione del contributo

In vigore dal 21 dic 1994
1. La misura del contributo è determinata, nei limiti massimi di cui al precedente , comma 2, in rapporto alle perdite subite del fondo di garanzia monetario (fondo rischi) nel corso di ciascuno esercizio. L'ammontare del contributo come sopra determinato è in ogni caso ridotto delle eventuali reintegrazioni del fondo stesso avvenute in virtù di contributi erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli eventuali contributi erogati ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 317. 2. Si considerano perdite i prelevamenti effettuati sul fondo di garanzia monetario (fondo rischi) per pagamenti in garanzia a fronte delle insolvenze relative ad operazioni assistite dalla garanzia collettiva, anche quando tali prelevamenti non sono effettuati a titolo definitivo dalle banche o dagli altri enti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della legge n. 317. 3. Ai fini della concessione del contributo, il legale rappresentante della cooperativa, del consorzio o della società di cui all' dovrà fornire dichiarazione attestante l'ammontare delle perdite, determinate come al precedente comma 2, che siano esclusivamente connesse agli interventi in garanzia effettuati nel corso dell'esercizio.
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