Art. 2 · Formalità

Art. 2

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Formalità

In vigore dal 30 apr 1994
1. L'attestazione di riscontro di cui al terzo comma dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero l'annotazione del ricorso alla facoltà di prescindere dal riscontro di cui al quarto comma del medesimo art. 21, sono apposte, anche a mezzo di idonee stampigliature, sul documento riscontrato e sono convalidate da timbro ufficiale. 2. Corrispondentemente alle attestazioni ed alle annotazioni di cui al precedente comma, gli estremi del documento sono iscritti negli appositi registri, manuali o meccanografici. Nei casi di registri tenuti manualmente, i capi delle dogane possono consentire che l'iscrizione sia effettuata allegando inscindibilmente alle pagine elenchi progressivi ottenuti meccanograficamente, completi di tutti i dati richiesti, indicando, sui registri medesimi, il primo e l'ultimo progressivo delle partite iscritte negli elenchi.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-01-28;256#art-2