Art. 3
3 / 6Disposizioni ministeriali
In vigore dal 30 apr 1994
1. È in facoltà del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di disporre, con proprie determinazioni di carattere generale, la visita delle merci presentate alle dogane, ove sussistano ragioni di opportunità.
2. Le determinazioni di cui al comma precedente debbono includere tabelle di criteri selettivi analoghe a quelle annesse ai programmi di cui al precedente articolo, comprensive degli indicatori di pericolosità e delle relative percentuali di visite da compiere.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-01-28;255#art-3