Art. 2 · Condizioni e modalità per la prestazione della garanzia

Art. 2

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Condizioni e modalità per la prestazione della garanzia

In vigore dal 30 apr 1994
1. I vettori internazionali che intendono fruire della semplificazione di cui all'articolo precedente devono essere a ciò autorizzati dalla direzione della circoscrizione doganale dalla quale dipende l'ufficio doganale di entrata delle merci e devono costituire, presso la ricevitoria della dogana territorialmente competente in relazione alla loro sede legale, apposita garanzia in una delle forme previste dall'art. 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, a copertura dei diritti doganali gravanti sulle spedizioni da effettuare. 2. La garanzia di cui al precedente comma ha carattere globale ed è prestata per il periodo di un anno. È utilizzabile senza imputazioni a debito nè riaccrediti sino alla data di scadenza e non può essere svincolata fino a quando non abbiano avuto regolare esito le operazioni doganali compiute a fronte della medesima. Il suo importo è commisurato: - ai due dodicesimi del volume dei trasporti effettuati nei dodici mesi precedenti dall'operatore richiedente, o, nel caso che l'operatore abbia svolto l'attività per un periodo inferiore, che comunque non può essere inferiore ai sei mesi, ai due dodicesimi di tale periodo rapportato ad anno; - alla tassazione più elevata riferita alla merceologia più ricorrentemente oggetto del trasporto nel periodo considerato; - al sessanta per cento dei diritti doganali come sopra calcolati. 3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare garanzia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le ditte di notoria solvibilità individuate ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; le ditte riconosciute solvibili nei limiti di un ammontare inferiore all'importo determinato a termine del comma 2 debbono prestare garanzia per la differenza. 4. Agli operatori ammessi alla semplificazione di cui al precedente articolo viene rilasciato, anche in più esemplari, un certificato attestante l'avvenuta costituzione della garanzia, e l'esonero concesso ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Il certificato contiene, inoltre, l'indicazione della data di scadenza della garanzia e deve essere restituito, alla sua scadenza, alla ricevitoria che lo ha rilasciato.
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