Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 apr 1994
1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all' deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - Roma. 2. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in originale bollato e in duplice copia i seguenti documenti: a) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato; b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico dal quale risulti la specifica attività di certificazione per i prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137; c) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative; d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni; e) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato 1 al presente decreto; f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi correlati ai rischi derivanti dalla specifica attività certificativa; g) manuale di qualità; h) planimetria degli uffici e dei laboratori. 3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitato ad esami o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia di apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) del laboratorio convenzionato. 4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti per i quali si richiede l'autorizzazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria. 5. Per l'esame e la valutazione delle istanze di autorizzazione verranno convocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite riunioni di coordinamento con il Ministero della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Dell'esito di tali lavori, verrà redatto apposito parere da ritenersi vincolante ai fini dell'emanazione del decreto di autorizzazione di cui al precedente , comma 2. 6. Gli oneri corredati alle attività ispettive sono a carico dei richiedenti e sono liquidati sulla base della vigente tariffa per i compensi a vacazione degli ordini professionali degli ingegneri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 gennaio 1994 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro della sanità GARAVAGLIA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI Il Ministro dell'ambiente SPINI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994 Registro n. 1 Industria, foglio n. 9
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