Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 mar 1994
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 4 agosto 1993, protocollo n. 167465. Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 7 gennaio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente: "Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale. Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione".
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