Art. 1
1 / 4In vigore dal 1 mar 1994
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 14 settembre 1993;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 4 agosto 1993, protocollo n. 167465.
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 7 gennaio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. L'art. 244 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale.
Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1994-01-26;101#art-1