Capo II
Art. 12
12 / 16Termini iniziale e finale
In vigore dal 21 mag 1994
1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica dell'istanza dei soggetti interessati.
2. Nella tabella n. 2 è indicato, per singoli procedimenti, il termine entro il quale l'istruttoria dovrà essere ultimata e gli atti dovranno essere depositati presso la divisione X della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, segreteria dei comitati interministeriali di programmazione economica, per il successivo inoltro all'esame dei comitati stessi.
3. Entro dieci giorni dal termine finale dell'istruttoria, decorrenti dalla data del deposito presso la segreteria dei comitati interministeriali, ai sensi del comma 2, degli atti relativi all'esercizio delle funzioni dei comitati stessi sia in materia di programmazione e di pianificazione, sia in sede di adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali o di provvedimenti amministrativi, la predetta segreteria provvede all'iscrizione dei rispettivi argomenti all'ordine del giorno della seduta del comitato interministeriale competente, da svolgersi entro i successivi venti giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-12