Art. 6
6 / 14Coproduzioni; fornitori di beni e servizi avvenimenti, manifestazioni e spettacoli sponsorizzati
In vigore dal 3 mar 1994
Coproduzioni; fornitori di beni e servizi
avvenimenti, manifestazioni e spettacoli sponsorizzati
1. Non si considera pubblicità:
a) la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purchè a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate; si intende per coproduttore l'impresa, ancorchè non svolgente attività esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili;
b) la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purchè a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi;
c) la trasmissione di programmi di contenuto artistico, culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione, aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria e dei quali quest'ultima abbia acquisito i diritti di ripresa e/o trasmissione, ancorchè detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi fra i loro organizzatori ed una o più imprese ed a cui la concessionaria sia rimasta estranea; è tuttavia considerata forma di pubblicità, ai fini dell'applicazione dell' della legge 6 agosto 1990, n. 223, la citazione, in forma visiva o acustica, di nome, marchio, simboli attività o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor degli eventi anzidetti, nel corso della radiocronaca o telecronaca, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca. Tale ultima regola trova applicazione anche nel caso in cui lo sponsor dell'evento sia il medesimo sponsor della trasmissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-12-09;581#art-6