Art. 9 · Prestazioni per compravendite e affitti

Art. 9

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Prestazioni per compravendite e affitti

In vigore dal 15 mar 1994
1. L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili, di cui all'art. 65 della legge 2 marzo 1949, n. 144, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la seguente tabella: Importi Compravendite Affitti - - - Fino a L. 5.000.000 2.72% 2.04% L. 50.000.000 2.57% 1.90% L. 100.000.000 2.40% 1.75% L. 200.000.000 e oltre 2.05% 1.45% Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 dicembre 1993 Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro dei lavori pubblici MERLONI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1994 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 3
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