Art. 4
4 / 9Contributo per spese
In vigore dal 15 mar 1994
1. Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtù dell' della legge 2 marzo 1949, n. 144, è stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all' del presente decreto ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese.
Storico versioni
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