Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 giu 1994
1. Le unità sanitarie locali continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento. 2. Al tal fine, copia dei modelli A e B verrà inviata, a cura dell'ISPESL, alla unità sanitaria locale competente per territorio.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-15;519#art-3