Art. 5

Art. 5

5 / 9
In vigore dal 2 ott 1993
1. I direttori dei laboratori abilitati devono trasmettere annualmente all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione riepilogativa dei lavori di saggio compiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-07-08;361#art-5