Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 8 set 1993
1. Ai soli fini della valutazione della prova di cui agli del presente decreto, la commissione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è integrata, nella sua composizione, dal maestro direttore e dal maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia. 2. Le prove indicate negli , non si intendono superate se i dipendenti non avranno riportato la votazione di almeno sei decimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 1993 Il Ministro: MANCINO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1993 Registro n. 28 Interno, foglio n. 360
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