Art. 4 · Modalità per la presentazione della domanda

Art. 4

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Modalità per la presentazione della domanda

In vigore dal 18 giu 1993
1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo , i candidati debbono indicare: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il di- ploma di perito agrario e l'anno scolastico relativo; d) la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attività tecnico agricola subordinata, previsti dall' della legge 21 febbraio 1991, n. 54; e) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami; f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame; g) data e firma. 2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.
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