Art. 4
4 / 19Modalità per la presentazione della domanda
In vigore dal 18 giu 1993
1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo , i candidati debbono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il di- ploma di perito agrario e l'anno scolastico relativo;
d) la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attività tecnico agricola subordinata, previsti dall' della legge 21 febbraio 1991, n. 54;
e) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;
f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
g) data e firma.
2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1993-03-16;168#art-4