Art. 13 · Pubblicazione dei risultati delle prove orali

Art. 13

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Pubblicazione dei risultati delle prove orali

In vigore dal 18 giu 1993
1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame. 2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.
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