Art. 21 · Parametri analitici

Art. 21

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Parametri analitici

In vigore dal 24 ott 1993
1. L'organismo abilitato propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento i parametri analitici, di cui all' della legge. 2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata di idonea relazione tecnica concernente la definizione dei parametri analitici e delle relative soglie minime e massime.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-21