Art. 13 · Registro del produttore

Art. 13

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Registro del produttore

In vigore dal 24 ott 1993
1. Il produttore deve tenere per ogni singolo stabilimento un apposito registro, suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo. 2. Il registro deve indicare: a) il numero d'ordine progressivo e la data di ogni singola registrazione; b) il numero delle cosce con l'indicazione della data di apposizione del sigillo e del macello di provenienza; c) il numero delle cosce con sigillo pervenute da altro stabilimento; d) il numero delle cosce con sigillo inviate ad altro stabilimento; e) il numero delle cosce dalle quali viene asportato il sigillo; f) il numero dei prosciutti muniti di contrassegno, con l'indicazione del numero progressivo del verbale e della data delle relative operazioni; 3. Nel registro sono inoltre annotati, in apposita sezione, le decisioni, le osservazioni ed i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato, relativi ad errori o ad irregolarità riscontrati.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-02-15;253#art-13