Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 mar 1993
Il comma 3 dell' del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente: " 3. La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4 dell', comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione".
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