Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 7
7 / 35Doveri e compiti dello specialista
In vigore dal 2 apr 1994
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 la specialista, per la parte di cui competenza, deve:
a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
b) contribuire alla formazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;
e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
f) inoltrare al SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, copia del foglio notizie di cui all'allegato B dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, trasmesso all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato ai sensi dell', punto 1, lettera c), del succitato accordo.
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