Art. 7 · Doveri e compiti dello specialista
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 7

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Doveri e compiti dello specialista

In vigore dal 2 apr 1994
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 la specialista, per la parte di cui competenza, deve: a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito; b) contribuire alla formazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro; c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici; e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; f) inoltrare al SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, copia del foglio notizie di cui all'allegato B dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, trasmesso all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato ai sensi dell', punto 1, lettera c), del succitato accordo.
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