Art. 4 · Massimale orario
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 4

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Massimale orario

In vigore dal 2 apr 1994
1. Fermo restando quanto disposto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori del SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.
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