Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 28
28 / 35Mobilità
In vigore dal 2 apr 1994
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall' del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente .
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato .
3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ambulatoriale di cui il SASN medesimo abbia la disponibilità.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-28