Art. 27 · Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo II

Art. 27

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Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

In vigore dal 2 apr 1994
Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo , il Ministro della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico ed il competente SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese. 2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministro della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al successivo , emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dàndone comunicazione all'interessato nonché al SASN competente per territorio.
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