Art. 24 · Incompatibilità
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo II

Art. 24

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Incompatibilità

In vigore dal 2 apr 1994
1. L'incarico non può essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della sanità; d) svolga attività specialistica, in regime di convenzionamento esterno, per conto del Ministero della sanità o delle UU.SS.LL.; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanità o con le UU.SS.LL. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.
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