Art. 23 · Conferimento dell'incarico
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo II

Art. 23

23 / 35

Conferimento dell'incarico

In vigore dal 2 apr 1994
1. Il Ministero della sanità - SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo del SASN medesimo in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto, negli albi della capitaneria di porto e della struttura periferica interessata del SASN medesimo, dàndone comunicazione all'ordine provinciale dei medici. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare, entro il termine stabilito dall'aviso pubblico, al SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. 3. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarici professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. La domanda e la relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 5. I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età, devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo . 6. Le domande, debitamente istruite dal SASN, vengono trasmesse al competente ufficio del Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che provvede al conferimento dell'incarico sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1989. 7. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre in carta legale tutti i documenti richiesti a conferma del possesso dei titoli dichiarati, nonché rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'. 8. Al medico che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. 9. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. 10. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità - SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. 11. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 12. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità - SASN competente, rescinderà, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico. 13. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, il Ministro della sanità può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-12-31;582#art-ame-23