Art. 20 · Premi di operosità e di collaborazione
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 20

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Premi di operosità e di collaborazione

In vigore dal 2 apr 1994
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità - SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 40 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990. 2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 38 della convenzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
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