Art. 15 · Sostituzioni
Accordo Ministero Sanità e medici ambulatorialiCapo I

Art. 15

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Sostituzioni

In vigore dal 2 apr 1994
1. Per le sostituzioni trova applicazione l' dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 modificato nel primo, secondo e terzo comma, come segue. 2. Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni il Ministero della sanità - SASN competente, provvede assegnando l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui per giustificati motivi il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità - SASN competente, conferisce l'incarico di supplenza a un medico comunque disponibile. 3. Il Ministero della sanità - SASN competente, ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere alle supplenze. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all' del presente regolamento.
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