Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 15
15 / 35Sostituzioni
In vigore dal 2 apr 1994
1. Per le sostituzioni trova applicazione l' dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 modificato nel primo, secondo e terzo comma, come segue.
2. Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni il Ministero della sanità - SASN competente, provvede assegnando l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui per giustificati motivi il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità - SASN competente, conferisce l'incarico di supplenza a un medico comunque disponibile.
3. Il Ministero della sanità - SASN competente, ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere alle supplenze. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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