Accordo Ministero Sanità e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 11
11 / 35Indennità di accesso
In vigore dal 2 apr 1994
1. Fermo restanto quanto previsto nell'art. 37 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, previa intesa con gli enti competenti, sarà a carico del Ministero della sanità - SASN competente, e degli enti in proporzione alle ore dei relativi incarichi.
2. Allo specialista che risiede in località non comprese nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 10 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990.
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