Art. 1
1 / 3Campo di applicazione personale
In vigore dal 4 giu 1993
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni di- verse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993";
Visto in particolare l'art. 7, comma 4, della predetta legge, che prevede l'emanazione di norme regolamentari di attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 dell'articolo stesso;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 3, che, nel fissare i criteri per l'emanazione dei regolamenti ministeriali, stabilisce che gli stessi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Adunanza Generale del 4 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1/1.14/31890.4.14.13 del 28 luglio 1992);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Campo di applicazione personale
1. La norma di cui all'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si applica sia ai lavoratori dipendenti, compresi i minatori, sia ai lavoratori autonomi, in analogia con quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1992-12-30;577#art-1