Art. 1
1 / 6In vigore dal 14 mag 1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti gli della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985), recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, numero 82/244/CEE, n. 83/276/CEE e n. 84/8/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante, in attuazione della direttiva della commissione numero 89/278/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989);
Vista la direttiva della Commissione n. 91/663/CEE del 10 dicembre 1991 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le direttive 76/756/CEE, 80/233/CEE, 82/244/CEE, 83/276/CEE, 84/8/CEE, 89/278/CEE;
Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 21 luglio 1989;
Preso atto che, esistendo ancora alcune disparità d'interpretazione della direttiva 76/756 da parte dei Paesi membri ed alcune difficoltà di pratica applicazione per alcuni tipi di veicolo, continuano in sede CEE i lavori di aggiornamento della direttiva stessa;
Ritenuta la conseguente necessità di non richiedere per ora l'osservanza delle prescrizioni contenute nel punto 4.2.6 dell'allegato I della suddetta direttiva ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Per veicolo si intende ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con e senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-12-30;576#art-1